Laboratoriol2a

Laboratorio di analisi ambientali a Mantova

  • Home
  • Chi Siamo
  • Servizi
    • Analisi di emissioni in atmosfera
    • Sicurezza e analisi negli ambienti di lavoro
    • Analisi di acque e progettazione, gestione e consulenza impianti di depurazione
    • Analisi di terreni
    • Analisi di rifiuti
    • Consulenze pratiche ambientali
  • Contatti
  • Blog
immagine-in-evidenza-vuota

28 febbraio: termine per l’invio della relazione sull’uso dell’amianto

Staff del Laboratorio L2A 27 febbraio 2017

Relazione AmiantoIl 28 febbraio è il termine per l’invio della relazione annuale sull’uso dell’amianto da parte delle aziende indicate dalla L. 257/93:

“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

Chi è tenuto all’invio della relazione sull’uso dell’amianto

Come indicato nell’art. 9 Legge 27 marzo 1993 n. 257, comma 1, sono tenute all’invio della relazione le imprese che:

  • utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi,
  • svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.

L’omissione dell’obbligo di invio della relazione annuale sull’uso dell’amianto è sanzionata con pena pecuniaria.

Non sono tenuti alla presentazione della relazione annuale sull’uso dell’amianto le aziende dove l’amianto è presente nell’ambiente di lavoro sottoforma, ad esempio, di:
  • coperture in cemento-amianto,
  • pavimenti in linoleum-vinil-amianto,
  • coibentazioni,
  • serbatoi.
In questi casi il datore di lavoro deve verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, come prescritto dal D.M. 6 settembre 1994.

A chi deve essere inviata la relazione sull’uso dell’amianto

Come indicato nell’art. 9 Legge 27 marzo 1993 n. 257, comma 1, la relazione deve essere inviata a:

  1. Regioni o Province Autonome di Trento e di Bolzano e
  2. Aziende Sanitarie Locali (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)

nell’ambito di competenza delle quali sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa.

Che cosa deve indicare la relazione sull’uso dell’amianto

Come indicato nell’art. 9 Legge 27 marzo 1993 n. 257, comma 1, lett. a), b), c), d), la relazione deve indicare:
  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati;
  • i tipi e i quantitativi di rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
  • le attività svolte;
  • i procedimenti applicati;
  • il numero e i dati anagrafici degli addetti;
  • il carattere e la durata delle attività di ciascun addetto;
  • le esposizioni all’amianto alle quali ciascun addetto è stato sottoposto;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, ecc.);
  • le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
  • le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela dell’ambiente.

La relazione deve essere redatta secondo il fac-simile riportato nella Circolare del Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato n. 4976 del 17 febbraio 1993.

Normativa sulla disciplina dell’amianto

Direttiva n. 2009/148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro – Pubblicata nel n. L 330 del 16 dicembre 2009 (G.U. 2° Serie Speciale – UE , n. 14 del 18/02/2010)

Decreto del Ministero della Salute 19/02/2008 Istituzione del Gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e per l’implementazione di azioni atte al loro completamento.

Decreto del Ministero della Salute 14/12/2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

Direttiva 27/03/2003, n. 18 Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Decreto del Ministero della Sanità 25/07/2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l”amianto, previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

Decreto del Minstero della Sanità 20/08/1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. (G.U. Serie Generale , n. 249 del 22/10/1999).

Direttiva 26/07/1999, n. 77 Direttiva 1999/77/CE della Commissione Europea del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

Decreto del Ministero della Sanità 07/07/1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore “amianto” (G.U. Serie Generale , n. 236 del 09/10/1997).

Decreto del Ministero del Commercio dell’Industria e dell’Artigianato 12/02/1997 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.

Decreto del Ministero della Sanità 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

Decreto del Ministero della Sanità 26/10/1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto (G.U. Serie Generale , n. 288 del 10/12/1994).

D.P.R. 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

«
»

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Circa Staff del Laboratorio L2A

Cosa ti serve?

  • Analisi di acque e progettazione, gestione e consulenza impianti di depurazione
  • Analisi di emissioni in atmosfera
  • Analisi di rifiuti
  • Analisi di terreni
  • Consulenze pratiche ambientali
  • Servizi di Analisi
  • Sicurezza e analisi negli ambienti di lavoro

Argomenti del blog

  • Acque (5)
  • Aria negli ambienti confinati (2)
  • Emissioni in atmosfera (15)
  • Fertilizzanti e prodotti fitosanitari (3)
  • Impianti e BAT (2)
  • Normativa (15)
  • Novità dal laboratorio L2A (4)
  • Rifiuti (3)
  • Rumore (1)
  • Sicurezza negli ambienti di lavoro (10)
  • Terreni (1)

Copyright © 2025 · Laboratorio L2A S.R.L. · P.IVA 02473210207 | Privacy & Cookie Policy | Website by A cup of web