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Variati i limiti per emissioni di Carbonio organico totale da impianti a biogas

Staff del Laboratorio L2A 13 settembre 2016

COT emissioniIl D.M. 19 maggio 2016, n. 118 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006” ha aggiornato i valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale (COT) degli impianti alimentati a biogas.
Il D.M. 118/2016 specifica che il valore COT deve essere determinato con l’esclusione della componente metanica.

Le modifiche al D.Lgs 152/06 sul Carbonio organico totale

Il D.M. 118/2016 modifica le tabelle dell’allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del D.Lgs 152/06 di cui ai punti a), b) e c) relativamente al parametro COT. Alle tabelle risultano le variazioni scritte in blu:

a) Nel caso si tratti di motori a combustione interna, i valori di emissione riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell’effluente gassoso anidro sono:

tab-a-limiti-cot-motori-a-combustione-interna
b) Nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15% nell’ effluente gassoso anidro sono:

tab-b-limiti-cot-turbine-a-gas-fisse

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell’effluente gassoso anidro, sono:

tab-c-limiti-cot-altri-impianti-a-combustione

Gli adempimenti per gli impianti esistenti

Per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del D.M. 118/2016 i pertinenti valori di emissione in atmosfera devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016.

A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all’articolo 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006, il gestore dello stabilimento

  • richiede all’autorità competente l’aggiornamento dell’atto autorizzativo entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti.
  • Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti e il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera entro il 31 dicembre 2016.

Resta fermo il potere dell’autorità competente di provvedere all’aggiornamento anche successivamente alla scadenza dei sessanta giorni.

L’aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall’entrata in vigore del D.M. 118/2016.

I gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa.

Nota della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato l’informativa in merito all’attuazione del D.M. 19 maggio 2016, n. 118 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del Decreto legislativo n. 152 del 2006” sul territorio regionale

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