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Nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale

Staff del Laboratorio L2A 10 febbraio 2017

valori limite indicativi di esposizione professionaleIl comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) dell’Unione Europea ha elaborato nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale. Questi sono stati pubblicati con la Direttiva UE 2017/164.

Entro il 21 agosto 2018, gli Stati dell’UE devono adottare le disposizioni legislative, regolamentarie e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

I criteri per l’adozione dei valori limite indicativi dell’esposizione professionale

Ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, la Commissione propone obiettivi dell’Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’Unione.

Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, poi gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale.

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono individuati dal SCOEL in base a considerazioni sanitarie e costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dopo un’esposizione giornaliera o di breve durata nell’arco della vita lavorativa.

Valori limite di esposizione a lungo termine

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo.

Valori limite di esposizione a breve termine

Per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione a breve termine ad alcuni agenti chimici, i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo.

I parametri per i quali sono stati indicati nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale

I nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale riguardano gli agenti chimici indicati nell’allegato alla Direttiva UE 2017/164:

  • Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese)
  • Trinitrato di glicerolo
  • Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano
  • Amitrolo
  • Acido acetico
  • Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro)
  • Cloruro di metilene, diclorometano
  • Cloruro di vinilidene, 1,1-dicloroetilene
  • Ortosilicato di tetraetile
  • Acido acrilico, acido prop-2- enoico
  • Nitroetano
  • Bisfenolo A, 4,4′-isopropilidendifenolo
  • Difeniletere
  • 2-etilesan-1-olo
  • 1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene
  • Acroleina, acrilaldeide; prop- 2-enale
  • Formiato di metile
  • But-2-in-1,4-diolo
  • Tetracloroetilene
  • Acetato di etile
  • Cianuro di sodio (espresso come cianuro)
  • Cianuro di potassio (espresso come cianuro)
  • Diacetile, butandione
  • Monossido di carbonio
  • Diidrossido di calcio
  • Ossido di calcio
  • Anidride solforosa
  • Idruro di litio
  • Monossido di azoto
  • Biossido di azoto
  • Terfenile idrogenato

Per monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico, 1,4-diclorobenzene, bisfenolo A erano già presenti valori limiti in precedenti provvedimenti. Il SCOEL raccomanda nuovi limiti per questi parametri.

Per l’acido acrilico il SCOEL raccomanda un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto.

Per alcuni agenti chimici il SCOEL ha raccomandato inoltre di inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.

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