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Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

Staff del Laboratorio L2A 1 marzo 2017

sottoprodottiIl 2 marzo 2017 entra in vigore il D.M. 264/16: “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti“.

Il decreto 264/16 del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare (MATTM) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2017.

Il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 (D.M. sottoprodotti), partendo dalle considerazioni che il regime dei sottoprodotti:

  • limita la produzione di rifiuti
  • riduce il consumo di materie prime vergini
  • favorisce l’innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo processo produttivo

si prefigge di stabilire:

  1. i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerate sottoprodotti e non rifiuti,
  2. alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sottoprodotti

Il D.M. 264/16 definisce:

  • sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del  D.Lgs 152/06;
  • residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.

e precisa:

i residui di produzione sono sottoprodotti (e non rifiuti) quando il produttore dimostra che:

  1. non sono stati prodotti volontariamente
  2. non rappresentano l’obiettivo primario del ciclo produttivo,
  3. sono destinati a essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo dal produttore medesimo o da terzi.

I requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

«A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».

Ulteriori adempimenti in capo ai produttori e agli utilizzatori di sottoprodotti

Oltre a fornire le dimostrazioni sopra illustrate, è necessario che il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivano all’apposito elenco pubblico istituito presso la Camera di commercio  territorialmente competente. L’elenco riporta le generalità e i contatti dei soggetti iscritti e la tipologia di sottoprodotti oggetto dell’attività. È consultabile sul sito della Camera di commercio.

La documentazione indicata dal D.M. 264/16 (V. allegato 2) deve essere conservata per tre anni e presentata all’autorità di controllo. L’allegato 2 riporta proprio la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità del sottoprodotto che deve essere redatta dal produttore.

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