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Scarichi di acque reflue industriali da autolavaggi e autofficine

Staff del Laboratorio L2A 10 gennaio 2017

scarichi industrialiLa sentenza Corte di Cassazione n° 48576 del 2016 ribadisce la differenza tra scarico di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento e di quelle industriali.

La definizione degli scarichi idrici è riportata nell’art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 156/2006, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

Le acque reflue industriali sono definite come quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa da quella degli scarichi da abitazioni per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate.

Lo stesso vale per un esercizio avente ad oggetto la riparazione di pneumatici: i lavaggi, anche attraverso l’uso di comuni sgrassanti, comportano la possibilità del rilascio di più sostanze inquinanti rispetto a quelli derivanti da attività domestiche e da metabolismo umano.

Il criterio per la distinzione tra acque reflue da insediamenti civili e acque reflue da insediamenti produttivi

L’art. 74 del D.Lgs n. 156/2006, come modificato dal D.Lgs 4/08 stabilisce che

  • la provenienza e
  • le caratteristiche qualitative

sono i criteri fondamentali per la definizione degli scarichi idrici.

Già la L. 319/76 individuava il criterio distintivo tra scarichi di insediamenti civili e di insediamenti produttivi di sulla base dell’assimilabilità (tipo e qualità dei reflui).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi, rientrano nella nozione di reflui industriali tutti quelli che derivano da attività non strettamente attinenti al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, inclusi quelli provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque reflue domestiche.

Le caratteristiche di assimilabilità possono essere stabilite attraverso analisi chimiche e microbiologiche dei reflui.

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