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Cosmetici e inquinamento delle acque

Staff del Laboratorio L2A 2 maggio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2018, n. 6 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»).

Il Regolamento (UE) 2018/35 disciplina l’uso dei silossani D4 e del D5 nei prodotti cosmetici che, dopo essere stati applicati, prevedono un immediato risciacquo con acqua. Le restrizioni imposte per queste due sostanze sono motivate da rischi per l’ambiente e non per la salute umana.

Limiti per i silossani ottametilciclotetrasilossano (D4) e decametilciclopentasilossano (D5) nei cosmetici da risciacquare con acqua

Questo regolamento modifica in particolare la tabella “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) disponendo di aggiungere restrizioni alle sostanze:

  • Ottametilciclotetrasilossano (D4) – N. CAS 556-67-2 – N. CE 209-136-7 (sostanza pericolosa in quanto PBT e vPvB),
  • Decametilciclopentasilossano (D5) – N. CAS 541-02-6 – N. CE 208-764-9 (sostanza pericolosa in quanto vPvB).

La presenza di queste sostanze nei prodotti cosmetici (come definiti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”) che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua dopo l’applicazione, può causare infatti rischi per l’ambiente.

La restrizione imposta per queste due sostanze è il limite dello 0,1 % in peso. In particolare, dopo il 31 gennaio 2020 non sarà ammessa l’immissione sul mercato di queste due sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso in prodotti cosmetici da eliminare con acqua.

Il Regolamento (UE) 2018/35 è entrato in vigore il 31 gennaio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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