Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 56 del 10 novembre 2017, si annuncia l’approvazione in esame definitivo del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.
Il decreto legislativo approvato, inoltre, riordina il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Infine riguarda anche la nuova definizione di medio impianto termico civile. Sono gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, quindi ≥1 e < 3 MW. Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda la disciplina dettagliata per le emissioni odorigene degli stabilimenti che viene affidata per la concreta regolamentazione alle Regioni o alle discipline contenute nelle singole autorizzazioni.
Si tratta del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 che entra in vigore il 19 dicembre 2017.
Il D.Lgs 183/17 introduce la definizione degli impianti medi di combustione. Sono gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW (≥1 e < 50), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. L’insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell’impianto se:
- gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune o
- tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell’autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.
Il decreto, attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione, detta norme unificate per il controllo delle emissioni di:
- biossido di zolfo,
- ossidi di azoto (NOx), ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);
- polveri (particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni).
Inoltre, come prescritto dalla direttiva 2015/2193, sempre al fine di controllare le emissioni, il testo:
- razionalizza e semplifica le procedure autorizzative, estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie;
- assicura certezza ed efficacia del sistema dei controlli;
- aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.
Il decreto è stato elaborato sulla base di una istruttoria svolta tra il 2016 e il 2017. Il tavolo tecnico istituzionale di coordinamento ha consentito un confronto tra autorità statali, regionali e locali competenti sulle emissioni in atmosfera. Si è inoltre proceduto ad acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata e al recepimento di alcune osservazioni e condizioni formulate.
Termini temporali di adeguamento alla direttiva (UE) 2015/2193
Il termine fissato per gli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/2193 è il 19 dicembre 2017.
Il termine per adeguare tutti gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW siano autorizzati e registrati è il 1o gennaio 2024.
Dal 1o gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW potrà essere attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.
N.B. Ai fini della direttiva (UE) 2015/2193, un impianto di combustione esistente è un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un’autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l’impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018.
Limiti stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2193 per SO2, NOx e polveri
Dal 20 dicembre 2018 le emissioni nell’aria di SO2, NOx e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell’allegato II.
A decorrere dal 1o gennaio 2025 le emissioni nell’atmosfera di SO2, NOx e polveri originati da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non devono superare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell’allegato II.
A decorrere dal 1o gennaio 2030 le emissioni nell’atmosfera di SO2, NOx e polveri originati da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell’allegato II.
Sono previste deroghe descritte nell’art. 6 della direttiva (UE) 2015/2193.
Tabella 1 della parte 1 dell’allegato II della direttiva (UE) 2015/2193
Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas:
Biossido di zolfo SO2
- 200 mg/Nm3 per impianti che utilizzano biomassa solida (non si applica in impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa) o combustibili gassosi diversi dal gas naturale,
- 300 mg/Nm3 per impianti alimentati da paglia,
- 1100 mg/Nm3 per impianti alimentati da altri combustibili solidi,
- 400 mg/Nm3 per impianti alimentati da gas a basso potere calorifico da forno a coke dell’industria siderurgica,
- 350 mg/Nm3 per impianti alimentati da combustibili liquidi diversi dal gasolio.
Ossidi di azoto NOx
- 650 mg/Nm3 per impianti che utilizzano biomassa solida, altri combustibili solidi o combustibili liquidi diversi dal gasolio,
- 200 mg/Nm3 per impianti che utilizzano gasolio,
- 250 mg/Nm3 per impianti che utilizzano combustibili gassosi (compreso il gas naturale).
Polveri
- 50 mg/Nm3 per impianti che utilizzano combustibili solidi (compresa biomassa) o combustibili liquidi diversi dal gasolio.
Tabella 2 della parte 1 dell’allegato II della direttiva (UE) 2015/2193
Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas:
Biossido di zolfo SO2
- 200 mg/Nm3 per impianti che utilizzano biomassa solida (non si applica in impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa),
- 300 mg/Nm3 per impianti alimentati da paglia,
- 400 mg/Nm3 per impianti che utilizzano altri combustibili solidi (1100 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW),
- 350 mg/Nm3 per impianti alimentati da combustibili liquidi diversi dal gasolio (fino al 1° gennaio 2030, 850 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW, alimentati a olio combustibile pesante),
- 170 mg/Nm3 per impianti alimentati da biogas,
- 35 mg/Nm3 per impianti alimentati combustibili gassosi diversi dal gas naturale [400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d’altoforno (industria siderurgica)].
Ossidi di azoto NOx
- 650 mg/Nm3 per impianti che utilizzano biomassa solida, altri combustibili solidi o combustibili liquidi diversi dal gasolio,
- 200 mg/Nm3 per impianti che utilizzano gasolio o gas naturale,
- 250 mg/Nm3 per impianti che utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale.
Polveri
- 50 mg/Nm3 per impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati da combustibili solidi (compresa biomassa),
- 30 mg/Nm3 per gli altri impianti con potenza termica nominale superiore, alimentati da combustibili solidi (compresa biomassa) o combustibili liquidi diversi dal gasolio.
Tabella 3 della parte 1 dell’allegato II della direttiva (UE) 2015/2193
Valori limite di emissione (mg/Nm3) per motori e turbine a gas esistenti:
Biossido di zolfo SO2
- 120 mg/Nm3 per motori e turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi diversi dal gasolio,
- 60 mg/Nm3 per motori e turbine a gas che utilizzano biogas,
- 15 mg/Nm3 per motori e turbine a gas che utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale [130 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d’altoforno (industria siderurgica)].
Ossidi di azoto NOx
- 190 mg/Nm3 per motori che utilizzano combustibili liquidi e solidi,
- 1850 mg/Nm3 per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006 e per motori che utilizzano combustibili liquidi a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido,
- 250 mg/Nm3 per motori con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW,
- 250 mg/Nm3 per motori alimentati da combustibili liquidi diversi dal gasolio con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW,
- 225 mg/Nm3 in caso di motori alimentati da combustibili liquidi diversi dal gasolio con potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW,
- 380 mg/Nm3 per motori alimentati da combustibili gassosi a doppia alimentazione in modalità a gas,
- 200 mg/Nm3 per turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi diversi dal gas naturale,
- 150 mg/Nm3 per turbine a gas che utilizzano gas naturale.
Polveri
- 10 mg/Nm3 per motori e turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi diversi dal gasolio,
- 20 mg/Nm3 per motori e turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi diversi dal gasolio con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW.